
Luigi Manias
Nell’orizzonte delle norme regionali relative all’agricoltura sociale quella della Regione Calabria, emanata il 28 gennaio 2025, n. 7, con la titolazione Disciplina dell’agricoltura sociale (BURC 18 del 28 gennaio 2025) è buona ultima. Pertanto, in linea del tuttoo prudenziale, avrebbe dovuto accogliere e mettere a valore le principali indicazioni innovative, o semplicemente positive, delle normative precedenti.
Questa breve e prima disanima delle norme regionali sull’agricoltura sociale si propone, attraverso un rapido e sintetico confronto informale in Sardegna con i principali portatori di interesse (imprese agricole, educatori, psicologi, politici, ecc.), di fornire una mappa orientativa sulla normativa corrente del settore.
La Legge calabrese, promuovendo l’agricoltura sociale, riconduce correttamente gli interventi su questo fronte nell’alveo delle attività multifunzionali esercitate dall’impresa agricola, con la finalità, come recita il comma 1, dell’art. 1, di: “consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo la multifunzionalità delle imprese agricole, attraverso interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.”
Il legislatore calabrese ha voluto dare la giusta enfasi a due aspetti fondamentali nell’esercizio dell’agricoltura sociale, non del tutto scontati ne condivisi, ovvero l’incremento sia della occupazione, a fronte di una generalizzata riduzione sia della forza lavoro, sia del reddito dell’impresa agricola; data una ormai cronica riduzione del PIL agricolo e la marginalizzazione del settore primario rispetto ad altri.
Altro elemento connotante è l’attenzione a quella che è la dimensione demografica, sociale ed economica delle aree agricole, con comunità rurali ormai esiziali e che sono soggette ad una progressiva dismissione di servizi e infrastrutture essenziali. La “ratio legis” della norma calabrese sembra in qualche modo individuare l’impresa agricola che fa agricoltura sociale, non solo come erogatrice di un servizio funzionale a temperare il disagio sociale delle comunità locali delle zone rurali e svantaggiate, ma anche come capace di proporre una inversione di rotta – da verificare ovviamente nella concretezza del regolamento applicativo della Legge – su un ambito sotteso, mai apertamente dichiarato, che è quello di una forma innovativa di un presidio del territorio e più segnatamente delle aree rurali con una auspicabile, sebbene in un ottica di prospettiva lunga, rivitalizzazione complessiva del settore primario.
Altrettanto pregnante il comma 2 dell’art. 1, dove la norma “sostiene, altresì, il potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali.”
Il legislatore dunque ritiene che l’incremento della spesa sociale debba passare attraverso l’attività svolta dalla fattoria sociale, purché questa sia propositrice, e in ciò sta l’autentica sfida, di innovazione in quanto in essa si incardina una nuova attività sperimentale funzionale ad un welfare generativo.
Infine il comma 3 dell’art. 1 enfatizza l’elemento della concertazione tra “Regione e gli enti strumentali che hanno competenza in materia, nonché le amministrazioni locali nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali”, affinché, in otitica di rigoroso controllo economico delle risorse finanziarie, cioè “senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci”, promuovano al fine di sviluppare l’agricoltura sociale “politiche integrate tra imprese agricole e istituzioni locali”.
Ora, dato che la norma interdice incrementi di bilancio, di conseguenza – e questo è un elemento particolarmente significativo a conferma della validità della proposta dell’agricoltura sociale – indica anche “politiche di riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria finalizzate a supportare la creazione di iniziative pilota e la costituzione di reti di protezione sociale caratterizzate dalla presenza attiva dell’agricoltura sociale.”
Forse sarebbe stato utile indicare nella norma, per una più compiuta azione di concertazione, che tutti i portatori di interesse – fra i primi le fattorie sociali – venissero coinvolti, in un ottica di serrata coprogettazione, nella formulazione delle politiche di “riorientamento della spesa”. Anche perché le attribuzioni dell’Osservatorio Regionale (art. 10), che è un organo consultivo e di indirizzo di apparente amplissima rappresentanza, ma singolarmente privo degli operatori di fattoria sociale, che potevano essere scelti dall’elenco regionale (art. 4), esulano dall’orizzonte della progettualità specifica. Inoltre il riferimento ad iniziative pilota sembra sminuire l’esistenza, anche in Calabria, di esempi di agricoltura sociale consolidati, dove la fase sperimentale è stata superata da tempo. Esempi che concretamente si pongono come esperienze significative di passaggio dal progetto al servizio e che andrebbero messe a valore.
La Legge opportunamente restringe i soggetti che possono esercitare l’agricoltura sociale alle imprese agricole e alle fattorie sociali (art. 2) e le attività che possono svolgere comprende una gamma quasi esaustiva di possibilità operative (art.3). L’uso delle strutture immobiliari, strumentali o abitative che siano, è ottimizzato; ed è previsto l’esercizio dell’attività anche all’esterno delle strutture aziendali (art. 5).
Se la segnalazione certificata dell’attività rientra nell’ambito degli iter consueti formalizzati a livello nazionale, di sicuro interesse, in un ottica più ampia con valenza terapeutica all’insegna della convivialità, nella sua accezione di socializzazione, è la giusta enfasi data a l’ampliamento del servizio, che prevede la somministrazione dei pasti ai destinatari delle attività (art. 7), accentuando inoltre il carattere di residenzialità dei progetti.
Fra le funzioni della Regione vengono indicate all’art. 8 le azioni di comunicazione e di promozione delle fattorie sociali e dei servizi erogati da queste, favorendo di concerto la creazione di un canale di concertazione, si presume continuativo, tra gli assessorati competenti (sanità e agricoltura).
Ma è l’art.9, relativo alle misure di sostegno, il punto nevralgico della norma, che risponde a precisi criteri di successione. Priorità alla formazione con “interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell’ambito delle fattorie sociali” e la creazione di un sistema di rete che connetta “enti e associazioni deputati all’assistenza tecnica e alla formazione con le fattorie sociali.” Subito dopo giusta rilevanza ad “azioni di informazione, animazione e comunicazione”, mentre una voce di spesa che sarà certamente rilevante è quella relativa agli “investimenti o interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali”.
In un’ottica di sostenibilità dei progetti di agricoltura sociale particolare rilevanza assume la “definizione di criteri di priorità nelle gare d’appalto di mense scolastiche e ospedaliere” al fine di favorire, pur nell’osservanza delle norme vigenti in materia di contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contrattoi pubblici), “l’inserimento di prodotti agroalimentari delle fattorie sociali”.
In tal senso è prevista oltre ad un’azione di “sensibilizzazione dei Comuni verso prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nelle aree pubbliche”, anche la “promozione della commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale nell’ambito delle strategie per valorizzare la filiera corta e degli interventi volti a favorire il commercio equo e sostenibile di prodotti agricoli ed agroalimentari.”
Particolare riguardo alle “agevolazioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale per l’occupazione delle persone con disabilità” e alla “assegnazione in via prioritaria alle fattoorie sociali, nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione, di beni di proprietà regionale e degli enti pubblici territoriali, di terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, per favorire l’insediamento e lo sviluppo dell’attività delle fattorie sociali.” Infine nell’attenzione data alle azioni di coordinamento e concertazione la Legge prevede anche la “costituzione di una Rete regionale delle fattorie sociali” iscritte all’elenco regionale.
Paiono meno significativi gli aspetti comunicativi relativi alla concessione alle fattorie sociali di un logo dedicato (art. 11) e la vigilanza sul mantenimento dei requisiti affidata ai Comuni e non come avviene in altri contesti regionali agli enti strumentali in agricoltura (art. 12).
Particolarmente articolato il quadro dei provvedimenti sanzionatori (art. 13) e di rilevanza “per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali”, su espressa richiesta della fattoria sociale alla Regione, il divieto di caccia sul fondo o parte di esso interessato all’attività di agricoltura sociale (art. 14). Al fine di una corretta programmazione della spesa sociale una attività di monitoraggio dell’attività svolta è imprescindibile e la Legge calabrese prevede che la Giunta regionale, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio con cadenza annuale, comunichi al Ministero competente in materia di agricoltura e foreste, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effeetti della legge, contenente le seguenti informazioni:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte all’elenco regionale delle fattorie sociali, nonché il numero delle fattorie sociali che hanno presentato la segnalazione di inizio attività;
b) il numero e le caratteristiche delle attività e dei servizi erogati dalle fattorie sociali;
c) gli obiettoivi raggiunti e le criticità emerse nell’attouazione della legge; d) i percorsi formativi erogati .
Si qui il dettato della Legge, che attende ancora il regolamento attuativo, sebbene l’emanazione fosse prevista entro 90 giorni dalla sua entrata.