
di Luigi Manias
Con la Legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2022 l’Emilia-Romagna ha dato un assetto normativo all’agricoltura sociale. La Regione l’ha riconosciuta come strumento per creare opportunità di lavoro e reddito e per rafforzare la multifunzionalità delle imprese agricole. Le disposizioni attuative della Giunta chiariscono ora, passo dopo passo, come si diventa fattoria sociale e cosa si può fare. Ecco una guida in breve.
È l’uso delle attività, delle attrezzature e delle risorse di un’azienda agricola per obiettivi sociali. Può essere esercitata da imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e da cooperative sociali. Per le cooperative vale una regola: il fatturato agricolo deve essere prevalente. Se supera il 30% del totale, la cooperativa è considerata operatore di agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Il principio di fondo è l’integrazione biunivoca: l’attività sociale non esisterebbe senza l’azienda agricola, e l’azienda non svolgerebbe quella funzione sociale senza l’attività.
Le attività si dividono in quattro funzioni, anche esercitabili insieme purché per ciascuna si rispettino i requisiti:
Tra le novità più interessanti ci sono i servizi educativi per la fascia 0-6: agri nido (da 3 mesi a 3 anni), spazio bambini, centro per bambini e famiglie, piccoli gruppi educativi, agri asilo e agri polo per l’infanzia. Per l’agri nido servono ad esempio strutture a uso esclusivo, con ingresso indipendente e uno spazio esterno recintato di almeno 10 mq per posto bambino (80 mq in totale). L’autorizzazione al funzionamento è rilasciata dal Comune, secondo la L.R. 19/2016.
I servizi ricreativi occasionali sono invece più leggeri: nessuna autorizzazione al funzionamento, ma la SCIA, con un massimo di due ore al giorno e due giorni a settimana.
Le fattorie possono collaborare con cooperative sociali, associazioni e altri enti del Terzo settore, formalizzando l’accordo con una convenzione o un protocollo d’intesa. Il ruolo degli enti partner deve però restare sussidiario: non è agricoltura sociale se l’attività è gestita interamente da un ente del Terzo settore e si svolge solo fisicamente in azienda agricola. Le fattorie possono inoltre costituire reti riconosciute dalla Regione, con un organismo di gestione e un programma comune.
Tra gli obblighi ci sono l’esposizione all’ingresso del logo regionale (cartello di 60×60 cm) e di una copia della SCIA vicino al punto di accoglienza, oltre al mantenimento dell’attività agricola. Per pasti e bevande vale una regola precisa: si possono servire solo ai destinatari delle attività e a chi svolge un ruolo funzionale, salvo le imprese agrituristiche. Le merende preparate in azienda devono essere a basso rischio sanitario.
I Comuni vigilano e, insieme alla Regione, effettuano almeno un controllo ogni tre anni. Le sanzioni vanno da 250 a 6.000 euro a seconda della violazione (da 1.000 a 6.000 euro per chi opera senza iscrizione o SCIA), con possibile sospensione da tre a sei mesi in caso di violazioni reiterate.
La Regione prevede formazione, comunicazione, incentivi per investimenti e adeguamenti, possibili criteri di priorità negli appalti di mense scolastiche e ospedaliere e l’assegnazione prioritaria di terreni confiscati alla criminalità organizzata.
Nota prima della pubblicazione: nel PDF delle disposizioni attuative ci sono alcuni refusi (ad esempio una frase fuori posto nella sezione sulla presentazione dell’istanza, un “pagina 24 di 39” accanto alla durata del corso e una data doppia, “6 luglio 30 giugno 2022”). Conviene controllare questi passaggi sul testo ufficiale, e verificare sul portale regionale l’eventuale modulistica aggiornata. Se vuoi, posso metterlo in un file Word o adattarlo a un tono più breve e giornalistico.
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Cosa cambia con la L.R. 1/2022 e con le disposizioni attuative della Giunta, per chi vuole aprire una fattoria sociale o farla crescere
C’è un modo di fare agricoltura in cui il campo, la stalla e l’orto non servono solo a produrre. Servono anche a includere, educare, accompagnare percorsi di cura. Si chiama agricoltura sociale, e in Emilia-Romagna oggi ha regole chiare. Il 24 gennaio 2022 la Regione ha approvato la legge n. 1, “Norme in materia di agricoltura sociale”. Le disposizioni attuative della Giunta hanno poi tradotto i principi della legge in criteri operativi, procedure e obblighi.
Il testo che segue raccoglie ciò che serve sapere: chi può aprire una fattoria sociale, cosa può fare, quali strutture servono e come funzionano iscrizione, controlli e sostegni.
L’obiettivo dichiarato è promuovere e sostenere l’agricoltura sociale come strumento capace di creare nuove opportunità di lavoro e di reddito. Il quadro è quello della multifunzionalità delle imprese agricole, che nel loro lavoro quotidiano possono affiancare alla produzione interventi educativi, servizi sociali e sociosanitari e percorsi di inserimento lavorativo. La legge regionale si inserisce nel solco della legge nazionale 141 del 2015 e ne specifica l’applicazione sul territorio.
Le disposizioni attuative descrivono così il senso della pratica: un’azienda agricola che mette le sue attività al servizio di obiettivi sociali, secondo principi di responsabilità etica e sostenibilità ambientale. Il risultato è uno scambio che dovrebbe andare a beneficio delle imprese, delle persone che usufruiscono dei servizi e della comunità.
Possono esercitare agricoltura sociale gli imprenditori agricoli (art. 2135 del Codice civile), anche in forma associata, e le cooperative sociali. Per le cooperative c’è una condizione precisa: il fatturato derivante dalle attività agricole deve essere prevalente. Quando supera il 30% di quello complessivo, la cooperativa è considerata operatore di agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Il testo insiste su un principio che orienta tutta la disciplina, l’integrazione funzionale biunivoca. L’attività sociale non dovrebbe potersi svolgere senza l’azienda agricola, e l’azienda non svolgerebbe una funzione sociale senza quell’attività.
Le attività possono essere condotte in collaborazione con enti pubblici e con il Terzo settore, cioè cooperative sociali, imprese sociali, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Il ruolo di questi partner deve però restare sussidiario. Il testo lo dice in modo netto: non è agricoltura sociale quando l’attività è gestita interamente da un ente del Terzo settore e si svolge solo fisicamente presso i locali di un’impresa agricola. Ogni collaborazione va formalizzata con una convenzione o un protocollo d’intesa, con un progetto integrato che chiarisca ruoli, responsabilità e personale dedicato.
Le disposizioni classificano le attività in quattro funzioni. Una fattoria può esercitarne una o più, purché per ciascuna soddisfi i requisiti richiesti.
Funzione inclusiva. È l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e svantaggiati, migranti e rifugiati, minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Il modello considera la persona fragile come parte del processo produttivo agricolo, e i percorsi si realizzano attraverso assunzioni, tirocini e formazione professionale aziendale.
Funzione di servizio. Comprende attività educative, assistenziali e formative, oltre a servizi e prestazioni per le comunità locali. Vi rientrano i servizi per l’infanzia (di cui parliamo più avanti), l’attività educativa per minori a rischio e le attività rivolte a persone con fragilità sociale, fisica o psichica. Sono realizzate secondo le normative di settore e, di norma, in collaborazione con servizi sociali e sociosanitari e con gli enti pubblici competenti, tramite convenzione o altro accordo riconosciuto.
Funzione erogativa. Riguarda prestazioni che affiancano e supportano terapie mediche, psicologiche e riabilitative. Il beneficiario è qui un soggetto fragile fruitore del servizio, che non contribuisce al processo produttivo. Esempi tipici sono l’ortoterapia e gli interventi assistiti con animali.
Funzione di supporto. Coincide con progetti di educazione ambientale e alimentare, tutela della biodiversità e diffusione della conoscenza del territorio, compresi i servizi ricreativi per bambini in età prescolare. È la funzione più leggera dal punto di vista burocratico: non richiede permessi o autorizzazioni delle autorità sociosanitarie né comunicazioni di inizio attività a fini sociali o sociosanitari, ma soltanto la SCIA per l’agricoltura sociale. Il suo riconoscimento passa però da una validazione da parte della pubblica amministrazione competente in materia di servizi sociali. Può derivare da progetti di co-programmazione o co-progettazione, da una convenzione con i servizi sociali territoriali o da una progettualità specifica, descritta in una relazione tecnica e validata dal nucleo di valutazione regionale.
Per i percorsi di cura e inclusione, le disposizioni richiamano anche il Budget di Salute, una metodologia che integra risorse economiche, professionali, umane e relazionali per costruire progetti di vita personalizzati. In agricoltura sociale può sostenere interventi abilitativi, riabilitativi e psicoeducativi, tirocini formativi, inserimenti lavorativi e opportunità di socializzazione.
Una delle parti più articolate riguarda i servizi educativi per la fascia 0-6 anni. Se i servizi per la prima infanzia prevedono l’affidamento di bambini sotto i tre anni, si applica l’autorizzazione al funzionamento della L.R. 19/2016, concessa dal Comune, sentita la commissione tecnica distrettuale. Le tipologie previste sono:
Le attività a carattere ricreativo e occasionale, che si distinguono dai servizi educativi, hanno limiti propri: al massimo due ore al giorno e due giorni a settimana, senza mensa. Non richiedono autorizzazione, ma la SCIA.
Per le attività con animali le disposizioni rimandano alle Linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali (IAA), recepite in Emilia-Romagna: terapia, educazione e attività assistita con animali. Servono un’équipe multidisciplinare con formazione specifica e attestato di idoneità, e, quando si usano animali residenziali per terapia o educazione assistita, il nulla osta delle AUSL. Gli animali devono essere in capo all’azienda agricola e registrati nella Banca dati zootecnica.
Le attività si svolgono negli edifici abitativi dell’azienda, nei fabbricati rurali strumentali o nelle strutture presenti sul fondo. Per la funzione inclusiva sono utilizzabili tutti i locali rurali afferenti al fondo agricolo. Per le altre funzioni i locali devono essere conformi alle norme di settore. In mancanza di regole specifiche si applicano i requisiti minimi dei locali di civile abitazione.
Gli immobili destinati all’agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell’azienda e mantengono la destinazione d’uso rurale. Gli interventi edilizi sono soggetti a titolo abilitativo, e per demolizione con ricostruzione o ampliamento serve il Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA), che deve dimostrare la necessità dell’intervento e la compatibilità con la continuità produttiva.
Restano fermi gli obblighi su sicurezza dei luoghi di lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche (con almeno un servizio igienico accessibile) e individuazione degli ambienti pericolosi, con divieto di accesso al pubblico. Nella SCIA vanno indicati i locali e la capienza massima. I titolari possono inoltre chiedere alla Regione il divieto di caccia nel proprio fondo, per tutelare l’incolumità degli ospiti.
La somministrazione di pasti e bevande è ammessa, salvo che per gli agriturismi, solo ai destinatari delle attività e a chi svolge un ruolo funzionale. I pasti veri e propri sono possibili quando l’attività ha carattere di continuità durante l’intera giornata. Altrimenti si possono offrire spuntini e merende.
I pasti possono essere prodotti in azienda, dove serve una cucina adeguata, oppure forniti da terzi, con un terminale di distribuzione adeguatamente attrezzato. Per spuntini e merende si può usare la cucina domestica della parte abitativa. Le preparazioni devono essere a basso rischio sanitario, come pane, piadina, crostate, biscotti secchi, formaggi stagionati, frutta e verdura, succhi e miele. Il personale addetto deve avere l’attestato di formazione in sostituzione del libretto sanitario, ed è consentita l’applicazione di procedure HACCP semplificate.
Il percorso è in cinque passaggi.
Per chi già lavorava prima della legge è prevista l’iscrizione provvisoria, con l’obbligo di adeguarsi entro due anni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative. È prevista anche per garantire continuità in caso di decesso del titolare o di subentro di un giovane, previo impegno a frequentare il primo corso disponibile.
L’elenco è aggiornato in continuo. L’attività dichiarata può essere modificata previa richiesta alla Regione, e una modifica sostanziale comporta una nuova istruttoria. Si parla di sospensione quando per oltre un anno solare non viene svolta nessuna delle attività previste dalla SCIA. In quel caso l’iscrizione viene annotata come “non attiva”. Se l’inattività supera i due anni dalla comunicazione, scatta la decadenza dall’iscrizione e si può ripartire solo con una nuova domanda.
Le fattorie possono anche costituire reti, con funzioni di assistenza, informazione e formazione reciproca e di promozione dei servizi. Per ottenere il riconoscimento regionale servono un organismo di gestione con poteri e risorse adeguati e un programma comune con criteri qualitativi e controlli interni. La Regione decide entro 60 giorni dalla domanda, e ogni anno, entro il 31 marzo, la rete invia elenco dei soggetti, rendiconto delle attività e relazione sui controlli.
Chi opera deve esporre all’ingresso il logo regionale (un cartello di 60×60 cm) e, vicino al punto di accoglienza, una copia della SCIA. Deve inoltre svolgere l’attività nei limiti comunicati e mantenere l’attività di imprenditore agricolo.
La vigilanza spetta ai Comuni. Comuni e Regione effettuano almeno un controllo ogni tre anni, mentre le AUSL controllano igiene e ambienti di lavoro. Le sanzioni previste dalla legge sono le seguenti:
Le violazioni gravi e la perdita dei requisiti possono portare alla cancellazione dall’elenco.
La Regione ha previsto misure dirette e indirette: interventi formativi, azioni di informazione e comunicazione, incentivi per investimenti e adeguamento delle fattorie, possibili criteri di priorità nelle gare per mense scolastiche e ospedaliere, agevolazioni del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, valorizzazione dei prodotti nelle aree pubbliche e assegnazione prioritaria di terreni confiscati alla criminalità organizzata. La legge stanzia inizialmente 50.000 euro per il 2022 e 25.000 euro per il 2023, con copertura successiva nell’ambito dei bilanci annuali. Ogni due anni la Giunta riferisce all’Assemblea legislativa su numero e localizzazione delle fattorie, servizi offerti, misure e contributi erogati e criticità emerse.
La disciplina regionale offre a imprese agricole e cooperative un quadro chiaro. La strada richiede formazione, un progetto solido, strutture adeguate e rapporti stabili con servizi pubblici e Terzo settore. In cambio dà un riconoscimento ufficiale, un logo condiviso e la possibilità di entrare in una rete regionale. Resta da vedere come si svilupperanno modulistica e misure di sostegno, che nei testi sono spesso rinviate ad atti successivi, quindi conviene verificare sempre gli aggiornamenti sul portale regionale.